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Il battesimo non si cancella. E il registro parrocchiale resta intatto

da | 18 Apr 2025 | Vita ecclesiale

Una nuova nota del Dicastero per i Testi Legislativi chiarisce l’impossibilità di cancellare le annotazioni di battesimo dai registri ecclesiastici. “Fatti sacramentali oggettivi e irripetibili” che restano nella storia, anche se la persona rinnega la fede.

CITTÀ DEL VATICANO, 17 aprile 2025 – Ricevere il battesimo è un evento ecclesiale oggettivo, storico e irripetibile. Non una semplice adesione ideologica, né un’opzione revocabile a posteriori. Lo chiarisce con forza la Nota esplicativa pubblicata oggi dal Dicastero per i Testi Legislativi, che interviene in merito alla crescente richiesta di “cancellazione” dai registri parrocchiali da parte di chi sceglie di abbandonare la Chiesa cattolica.

Il documento, firmato dal Prefetto Filippo Iannone e dal segretario Juan Ignacio Arrieta, ribadisce un principio fermo: “non è consentito modificare o sopprimere i dati registrati nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione”. Si tratta, infatti, di un archivio di “fatti sacramentali” che hanno avuto luogo realmente e che non sono ripetibili.

Un registro non ideologico, ma giuridico e sacramentale

Al centro della Nota c’è un chiarimento giuridico e teologico di rilievo. Il Registro dei Battesimi, secondo quanto prescritto dal can. 535 del Codice di Diritto Canonico, non ha la funzione di accreditare l’appartenenza o la fede religiosa della persona, bensì quella di attestare con certezza che un sacramento è stato ricevuto. E poiché il Battesimo è il fondamento necessario per ricevere altri sacramenti (come la Cresima, l’Ordine sacro, il Matrimonio o la Professione religiosa), la sua registrazione è considerata una garanzia giuridica e pastorale.

Non si tratta, quindi, di una lista di “iscritti” alla Chiesa, ma di un archivio amministrativo-sacramentale che serve a custodire l’identità sacramentale di ogni fedele. È proprio sulla base di questa iscrizione che la Chiesa può celebrare in modo valido e legittimo gli altri sacramenti. “Se la Chiesa non avesse norme certe su questa registrazione, non potrebbe garantire la validità della propria azione sacramentale”, osserva la Nota.

Cancellazioni no, ma è possibile annotare l’abbandono

Per coloro che, esercitando la propria libertà, decidono di abbandonare la fede cattolica, il Dicastero spiega che non si può procedere alla cancellazione del battesimo, ma è possibile annotare nel Registro l’“actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica”, ossia una dichiarazione ufficiale, fatta nell’ambito di un contraddittorio, in cui l’interessato manifesta la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa.

Tale nota non annulla il sacramento ricevuto, né lo cancella dalla storia della persona: il Battesimo è indelebile, affermano i canonisti, e non può essere reiterato né soppresso. Tutt’al più, si può constatare che l’interessato non intende più vivere secondo la fede cattolica.

Perché non ci si può “sbattezzare”

Negli ultimi anni, in diverse parti del mondo – anche in Italia – si sono moltiplicate le richieste di “sbattezzo”, spesso promosse da campagne laiciste o da scelte individuali legate a divergenze dottrinali, scandali ecclesiali o convinzioni personali. Tuttavia, il concetto di “sbattezzo” non esiste nel Diritto Canonico, perché il Battesimo imprime un carattere spirituale permanente.

Il can. 869 del Codice, che prevede il battesimo “sub condicione” in caso di dubbio, conferma questa logica: non si può ribattezzare qualcuno se già battezzato, proprio perché il Battesimo non può essere ripetuto. E se non si può ripetere, non può nemmeno essere annullato.

Il valore giuridico e pastorale di una registrazione

La Nota precisa anche che la presenza di testimoni alla celebrazione del Battesimo è necessaria proprio per dare certezza giuridica dell’evento. I registri, a loro volta, sono lo strumento attraverso cui la Chiesa garantisce il buon ordine amministrativo e il rispetto dei diritti sia dell’interessato che di terzi.

In definitiva, l’impossibilità di cancellare il Battesimo dai registri è una questione di verità storica e sacramentale, non di imposizione o violazione della libertà. La Chiesa, infatti, riconosce pienamente il diritto dei fedeli a lasciare la comunità ecclesiale, ma non può riscrivere la storia.

Come scrivono i firmatari della Nota: “I sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà dei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”. Ma allo stesso tempo, nessuna scelta personale può cancellare un sacramento che, nella fede della Chiesa, ha lasciato un segno per sempre.

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