Le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni di Cristo o della Vergine Maria e altri fenomeni, che si applicavano fino ad oggi, erano state approvate da San Paolo VI nel 1978, più di quarant’anni fa, in forma riservata e furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011, ma le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni e in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale. Solo pochissimi casi sono giunti a una chiara determinazione: di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. In particolare si ricorda una vicenda iniziata negli anni ’50 che, tra alterni pareri, ha richiesto settanta tormentosi anni per arrivare alla definitiva conclusione negativa.
Oggi si è giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un coinvolgimento più veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il discernimento punti verso una dichiarazione di “soprannaturalità”, con forti aspettative, ansie e persino pressioni. Pertanto nel Congresso del Dicastero della Dottrina della Fede del 16 novembre 2023 si è ravvisata la necessità di una revisione radicale delle Norme, totalmente ripensate nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del Vescovo diocesano e del Dicastero. Le nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali sono state infine presentate il 4 maggio 2024 al Santo Padre che le ha approvate e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo la loro entrata in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.
Le nuove Norme prevedono sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale. Tuttavia, il Santo Padre può intervenire autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi.
1. Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo in una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati aspetti critici o rischiosi. In questo caso il Vescovo diocesano indicherà chiaramente, mediante un decreto, la natura dell’autorizzazione e i limiti di un eventuale culto consentito, precisando che i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione.
2. Prae oculis habeatur — Nonostante importanti segni positivi, si avvertono alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Scritti o dei messaggi potrebbero richiedere una chiarificazione dottrinale.
3. Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.
4. Sub mandato — Il fenomeno è ricco di elementi positivi, ma una persona o una famiglia o un gruppo di persone coinvolte ne fanno un uso improprio: vantaggio economico, atti immorali, attività pastorali parallele a quelle indicate del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.
5. Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.
6. Declaratio de non supernaturalitate — Il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania.
Terminata l’indagine, gli atti e il Votum diocesano vengono trasmessi al Dicastero per la Dottrina della Fede per l’approvazione finale. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un riesame del caso. Alla luce dell’esame svolto procederà a confermare o meno la determinazione proposta dal Vescovo. Una volta ricevuto il Nihil obstat del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, d’intesa con il Dicastero, renderà noto alla Conferenza episcopale nazionale e al popolo di Dio la determinazione approvata dal Dicastero. Anche nel caso di una determinazione cautelativa, essa deve essere resa pubblica formalmente dal Vescovo diocesano con un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, rendendo note le ragioni della decisione presa e i fondamenti dottrinali della fede cattolica, così da favorire la crescita di una sana spiritualità. Se divulgazioni di scritti o messaggi dovessero protrarsi, i legittimi Pastori hanno il dovere di vigilare sui presunti fenomeni soprannaturali, anche tramite un Delegato, a norma del can. 823 CIC (cfr. cann. 652 § 2; 654 CCEO), ricorrendo se necessario all’imposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti penali (cfr. can. 1319 CIC; can. 1406 CCEO). Infine il Dicastero per la Dottrina della Fede si riserva la facoltà di intervenire motu proprio, in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.
“Ancora adesso tu passeggi corporalmente in mezzo a noi, visiti tutti e vegli su tutti, o Madre di Dio”, scriveva il vescovo Germano di Costantinopoli nella sua Omelia sulla Dormizione della Santissima Theotòkos. Tra i fenomeni soprannaturali, infatti, le apparizioni mariane sono uno degli eventi più particolari e interessanti della storia cristiana. Dall’Europa all’Asia, dall’Africa all’America, ogni continente può annoverare le sue apparizioni: la Madonna è entrata in dialogo con tutti i popoli e le loro culture. Pensiamo a Vailankanni, la Lourdes’dell’India, dove la tradizione vuole che la Madonna abbia dialogato con un indù. Ci sono poi le apparizioni di Kibeho, in Rwanda, di Cuapa in Nicaragua e di Akita in Giappone. Senza contare le più famose: Guadalupe in Messico, Lourdes e Fatima in Europa. Teologicamente le apparizioni di Maria si innestano sulla scia delle apparizioni di Cristo risorto dopo la Pasqua; anche Maria, dopo l’assunzione in cielo, appare nel suo stato glorioso. Le apparizioni mariane sono sempre un segno della pedagogia di Dio, che sceglie mediazioni umane per trasformare continuamente la storia umana in storia di salvezza; così Maria viene inviata ad annunciare un messaggio di salvezza, confortando o rimproverando, apparendo col suo corpo glorioso a dei veggenti scelti di solito tra le persone più deboli, spesso dei bambini, più aperti ad accogliere il soprannaturale. A loro annuncia i suoi insegnamenti, dialogando e sorridendo, a volte piangendo, rivelando dei segreti o dei messaggi, per loro o per l’umanità intera. Le apparizioni si sono fatte più frequenti proprio nei periodi di crisi, come se il Signore, in mezzo a situazioni complicate o difficili, volesse dare un segno della sua presenza inviando Maria per soccorrere e salvare il suo popolo da ogni pericolo. E la Vergine non ha temuto di parlare i dialetti locali o di mostrarsi negli abiti tipici di questo o quel popolo, proprio per esprimere la vicinanza ad ogni creatura e scuotere i fedeli, perché si rendessero conto della gravità e della drammaticità dei tempi in cui vivevano. Soprattutto Maria insegna ad aver fiducia in Dio, lei che è sempre vissuta alla luce della Parola di Dio. Guardando Maria, il volto che a Cristo più s’assomiglia, come scriveva Dante, i veggenti fanno esperienza della contemplazione del volto di Cristo e non è un caso che i santuari mariani siano anche luoghi dalle forti esperienze eucaristiche, che forgiano il credente e il pellegrino all’adorazione grata del Dio vivente e all’accoglienza del mistero di Cristo nel sacramento del suo corpo e sangue.
Le nuove Norme pertanto si inseriscono pienamente nel contesto attuale, dominato da una crescente credulità verso fenomeni magici e superstiziosi, da una incredulità scettica verso ogni forma di soprannaturale, o semplicemente da una curiosità più simile al pettegolezzo e alla caccia al mistero, che nulla hanno a che vedere con il piano della salvezza. Come donna, Maria si uniforma ai tempi che si succedono in questo mondo: il Figlio viene per mezzo di lei dall’eternità al tempo e lei va, con lui, dal tempo all’eternità.